Art. 13.
(Studi di settore).

      1. Dopo il comma 2 dell'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, è aggiunto il seguente:

      «2-bis. Ai fini dell'elaborazione e della revisione degli studi di settore si tiene altresì conto della condizione delle attività economiche svolte in aree montane e in ambiti di marginalità».